giovedì 28 Marzo 2024
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Campania: al Via azione collettiva risarcitoria dei ristoratori per illegittimità dell’ordinanza 89/2020

Napoli. L’avv. Giuseppe Sorrentino, già Presidente del Comitato Scientifico di Adusbef (associazione dei consumatori e degli utenti di cui all’art 137 Codice del Consumo, componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico) , evidenzia in una sua nota l’illegittimità della Ordinanza della Regione Campania nr. 98/2020, resa in data 19.12.2020.
Non può che suscitare sgomento tra i giuristi, prosegue l’avv. Sorrentino, il clima da far west che sta travolgendo il nostro Paese ai tempi del Covid; l’autorevolezza del diritto ha definitivamente ceduto il passo all’autoritarismo più bieco, ove qualsiasi principio o precetto normativo è destinato a soccombere di fronte ai personalismi ed alle ambizioni di consacrazione politica.
Esempio paradigmatico è l’Ordinanza della Regione Campania del 19.12.2020 la quale oltre ad incidere significativamente sulla libera circolazione dei singoli individui, ha inferto l’ultimo colpo mortale agli imprenditori impegnati nel campo della ristorazione.
Il DPCM del 3.12.2020, richiamato dall’ordinanza della Regione Campania, osserva l’avv. Sorrentino, trova la sua cornice legislativa nel D.L n.6/2020 e nel DL 19/2020 i quale regolano i rapporti e le procedure di coesistenza tra i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze Regionali.
L’efficacia precettiva della ordinanza regionale richiamata viene meno, sottolinea l’avv. Sorrentino, innanzitutto per il richiamo improprio operato al DPCM dello 03.12.2020 nel suo complesso; tanto rende priva di efficacia l’ordinanza in quanto, stando al Decreto del Presidente del Consiglio die Ministri, nessun potere sostitutivo è deliberato a favore del Presidenti delle Regioni ai fini delle classificazione e qualificazione del livello di rischiosità.
Vieppiù,
è lo stesso DL 19 del 2020, al precipuo scopo di evitare conflitti di attribuzione tra DPCM ed Ordinanze regionali, a prevedere:

a) all’art 2, comma 2, che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita’ e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute;
b) all’art. 3 che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive ….(omissis)
Orbene, stando alla disciplina primaria, la competenza delle Regioni rimane residuale con riguardo a quanto statuito dall’art 3, co.1, del DL 19.2020, ragion per cui nel caso in esame, permanendo l’efficacia del DPCM dello 03.12.2020, la Regione Campania non era in alcun modo legittimata ad incidere sulla classificazione del livello di rischio epidemiologico.
Di fatto, dunque, ci ritroviamo, in piena violazione del principio di rapporto gerarchico tra le fonti del diritto, di fronte ad un provvedimento amministrativa (Ordinanza Regione Campania n.98/2020), che dispone in piena antinomia sia rispetto ad un atto legislativo ( DL 19/2020) che ad un provvedimento amministrativo gerarchicamente sovraordinato ( DPCM 03.12.2020). Parafrasando il Manzoni di potrebbe dire “Diritto, chi è costui?”
Tanto non può, prosegue l’Avv. Giuseppe Sorrentino, che generare sconforto e sconcerto poiché deliberatamente la Regione Campania, ricorrendo ad un provvedimento amministrativo locale, volutamente deliberato in antitesi e discontinuità rispetto alla fonte normativa primaria, ha inciso e leso libertà personali e valori che trovano pieno riconoscimento nella Carta Costituzionale.
In un momento di profonda difficoltà socio-economica, prosegue l’avv. Sorrentino, particolarmente rilevante è l’incisione della iniziativa economica privata, con l’imposizione di una chiusura di fatto per le attività di ristorazione.
La limitazione degli orari per l’attività di asporto, ristretti significativamente rispetto a quanto previsto dal DPCM dello 03.12.2020, oltre che l’impossibilità di fatto di svolgere attività di ristorazione servita (tutte attività che sarebbero state consentite qualora non fosse intervenuta l’ordinanza in questione), rappresentano un danno, oltre che economicamente rilevante, ingiusto per tutti gli imprenditori che, confidando nel legittimo operato della Regione Campania ( art. 92 Cost.) , hanno investito in personale, materie prime e strutture per riprendere il pieno esercizio dal 20 al 23 dicembre.

Tale ragione, continua l’avvocato Sorrentino, ci ha spinto a promuovere la costituzione di un comitato di imprenditori campani, operanti nel settore della ristorazione, al fine di proporre una azione collettiva risarcitoria per il danno ingiusto generato dalla improvvida ordinanza resa in data 19.12.2020 dalla Regione Campania. Riferimenti : av.gsorrentino@gmail.com

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