domenica 6 Ottobre 2024
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Dissesto a Volla, Del Vecchio: “Presupposti e aspetti procedurali, TAR Campania”

Il Comune di Volla e’ in dissesto. La procedura è stata impugnata, il TAR ha sospeso il giudizio inviando il dispositivo alla Corte Costituzionale. Il TAR conferma il dissesto e la successiva procedura, rileva però il mancato rispetto di un termine “repertorio” ex art.259 TUEL la cui disposizione secondo il
TAR presenza profili di incostituzionalità.
A riguardo da Vincenzo Del Vecchio
Assessore al Bilancio del
Comune di Volla riceviamo unannota che pubblichiamo.

La Prima sezione del TAR Campania il 20 settembre 2024 ha pubblicato sentenza relativa al ricorso contro:

approvazione rendiconto 2022 del Comune di Volla;
Delibera di impossibilità di ripiano disavanzo 2022, Comune di Volla
Approvazione dissesto Comune di Volla con delibera CC del 4.10.2023.
Inoltre si ricorreva con motivi aggiuntivi contro l’adozione della delibera di dissesto per il mancato rispetto del termine perentorio e incompetenza deliberativa della giunta comunale nella deliberazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il tar giunge alla conclusione:

In definitiva, va respinto il ricorso introduttivo (tanto per intenderci la parte che riguarda le pietose condizioni finanziarie dell’ente, delle misure da adottare per riequilibrare e della confusione contabile non sono messe in discussione anzi nel dispositivo si “apprezzano” le ricostruzioni del collegio dei revisori e della scelta del consiglio comunale di adottare il dissesto davanti ad una irreversibile situazione contabile e finanziaria e di deliberare l’impossibilità di adottare un piano pluriennale e utilizzo di anticipazione.
Quindi anche per il TAR il comportamento e atti adottati dal responsabile, giunta, revisori e consiglio comunale sono ineccepibili viste le condizioni finanziarie dell’ente e della confusione contabile.

In relazione ai motivi aggiunti, (per intenderci termine perentorio e incompetenza giunta) per il collegio va sollevata la questione di legittimità costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, riservando alla definizione dell’intero giudizio la regolamentazione delle spese di lite nonché la decisione su ogni altra questione in rito e nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come

in epigrafe proposti:

a) respinge il ricorso introduttivo, quindi non si mette in discussione il dissesto,

b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, dell’art. 261, quarto comma, e dell’art. 262, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione, cioè l’ operato della Giunta del Comune di Volla, Prefettura e Ministero rispettano i principi costituzionali e di diritto amministrativo ma necessaria pronuncia Corte costituzionale in merito al termine perentorio ex art.259 Tuel perché se applicato alla lettera l’ente doveva essere sciolto e quindi il TAR solleva un problema di costituzionalità della norma ex.art.259 TUEL conferma la legittimità dissesto e della correttezza atti della giunta comunale.

c) dispone per l’effetto la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale;

d) riserva alla definizione dell’intero giudizio la regolamentazione delle spese di lite

nonché la decisione su ogni altra questione in rito e nel merito.

sentenza 5039_2024 RG 5012_2023Download

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