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Affido familiare: tutto ciò che c’è da sapere. Il progetto parte da Nola

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L’affido familiare è un intervento temporaneo di aiuto che si attua per sopperire alle esigenze o difficoltà di un bambino e/o della sua famiglia che – per un periodo di transizione – non è in grado di occuparsi delle necessità affettive e di mantenimento.

Domande frequenti sull’affido familiare.

 1)Posso usufruire dei congedi e permessi previsti a sostegno della maternità? La normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 3) prevede che agli affidatari si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici”. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legislazione per il sostegno alla maternità e paternità D.Lgs 151/2001 così come modificata dalla L.244 del 24 Dicembre 2007 – D.Lgs n. 115 del 2003 – Dlgs 80/2015 – L.104/1992 (minori disabili).

2)E se, allo scadere dei tempi previsti dell’affido, la famiglia di origine non è pronta ad accogliere nuovamente il bambino/a? Questa situazione può verificarsi: in fase di valutazione dell’andamento dell’affido, si prenderanno in considerazione le varie soluzioni considerando l’interesse del bambino e la disponibilità della famiglia a proseguire l’affido.

3)Anche i single possono fare l’affido? La Legge 149/01 stabilisce che l’affido può essere attuato anche da persone singole. Come accade per tutti coloro che propongono la loro disponibilità, i colloqui di conoscenza consentono di mettere in luce e verificare il tipo di affido “sostenibile” per la persona che si propone, in considerazione delle sue risorse, caratteristiche e organizzazione di vita.

Nella comune esperienza questa disponibilità è maggiormente utilizzata per situazioni di bambini o ragazzi che, in considerazione della storia pregressa e dell’età, possono usufruire anche di una sola figura genitoriale. Quasi sempre, però, i bambini in tenera età necessitano di una coppia genitoriale o famiglie con altri bambini.

4)Se il bambino/ragazzo va a scuola, cosa devo fare? Se l’affido è residenziale (a tempo pieno) la famiglia affidataria concorda con il Servizio Sociale l’iscrizione nella scuola più opportuna per lui (generalmente la nuova scuola è vicino all’abitazione della famiglia affidataria o è quella frequentata dai figli della famiglia stessa). La L.149/2001 prevede che l’affidatario eserciti i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e le autorità sanitarie, quindi gli affidatari mantengono contatti con gli insegnanti, firmano il diario, giustificano le assenze, autorizzano le uscite, partecipano alle elezioni degli organi collegiali scolastici. Per decisioni importanti, quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori, occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza (andranno concordate con i genitori attraverso il servizio sociale che segue il bambino).

5) Devo avvisare i Servizi di tutto quello che faccio con il bambino? AI Servizi del territorio, per legge è attribuita la responsabilità del progetto e la sua vigilanza, riferiscono al Giudice Tutelare (se l’affido è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l’affido è giudiziale) sull’andamento del progetto, l’evoluzione del bambino e della sua famiglia di origine e sulla eventuale necessità di proseguire l’affidamento.

Gli operatori che si occupano della situazione del bambino e della sua famiglia sono il principale riferimento della famiglia affidataria che si rapporta costantemente con loro (in modo assiduo soprattutto all’inizio dell’affido) per essere orientate circa le decisioni da assumere per il minore.

Mentre gli aspetti di ordinaria amministrazione sono gestiti autonomamente dalla famiglia affidataria, le decisioni importanti per la vita del minore (scelte religiose, indirizzi scolastici, documenti per espatrio, interventi sanitari specialistici, periodi di vacanza lunghi o comunque realizzati in periodi in cui sono previsti incontri tra il bambino e i suoi familiari, attività svolte dal bambino che possano presentare qualche rischio) devono essere tempestivamente condivise con gli operatori di riferimento che coinvolgeranno la famiglia di origine per quanto di competenza. Nel corso della definizione del patto di affido vengono segnalati dagli operatori gli aspetti che è necessario condividere maggiormente con i Servizi.

6) Se il bambino/ragazzo ha bisogno di cure sanitarie? Come detto in precedenza la normativa vigente prevede che l’affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Spettano invece ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta, come ad esempio interventi chirurgici, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.

In questo caso occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza. In caso di necessità e/o urgenza gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore loro affidato (es. ricoveri o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione al Servizio Sociale competente.

La possibilità di diventare affidatari è riservata a tutte le famiglie, coppie coniugate o di fatto interessate all’affidamento e rivolgersi all’ufficio di piano nei seguenti giorni ed orari : lunedì 10:00-12:00 giovedì 16:00-18:00 o telefonare al numero 081/ 081 8226203 oppure 8226351 Fax 081 8226309 Per Info Dott.ssa Valeria Franzese

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