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Dopo i furbetti del cartellino, ecco i furbetti della 104: licenziato per truffa

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Dopo i furbetti del cartellino, i furbetti della 104. A scoprire i dipendenti infedeli sono stati i detective assoldati dalla EAV, azienda regionale di trasporto pubblico in Campania, che, dopo aver sospeso tre dipendenti, ha incassato la sentenza definitiva di licenziamento per uno di loro che aveva presentato ricorso.

La sentenza è stata emessa dalla sezione Lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli. Gli investigatori, come emerge dalla sentenza, avevano pedinato nel dicembre 2016 P.B., autista di bus ad Ischia, che aveva richiesto un giorno di permesso previsto dalla legge 104/1992 per accudire la propria madre portatrice di handicap.

Nel rapporto, gli investigatori hanno riportato che l’autista non si era mai recato presso l’abitazione della madre per svolgere l’attività di assistenza per cui era stato richiesto ed ottenuto il permesso.

Il Tribunale ha confermato il licenziamento operato da EAV un anno fa per abuso della legge 104.

– dice all’Ansa Umberto De Gregorio presidente dell’Eav – “Un rigore necessario per tutelare la stragrande maggioranza dei lavoratori Eav che lavorano con impegno e lealtà ed i cittadini onesti”. Questo il commento del presidente Eav Umberto De Gregorio.

Rigore che, dopo la sospensione disposta dall’azienda lo scorso aprile per i tre autisti oggetto delle indagini dei detective, ha fatto ridurre notevolmente da parte dei dipendenti Eav le richieste di accedere alla legge 104.

I FATTI – Gode di permessi retribuiti per accudire la madre portatrice di handicap. Ma il lavoratore, dipendente dell’Eav, holding regionale dei trasporti, non si fa vedere a casa della madre nei giorni in cui beneficia della “legge 104”. A provarlo è un’azienda di investigazioni private, assoldata dall’Eav, che si apposta fuori dalla casa della signora. E tiene d’occhio il lavoratore.

P.B., in servizio dal 2003, viene licenziato. Fa ricorso: rigettato dal tribunale. Il giudice Paolo Scognamiglio dà ragione all’azienda, perché quel dipendente “si è assentato dal lavoro indebitamente per ragioni diverse da quelle note al datore di lavoro e da questi autorizzate, pur percependo la retribuzione con grave danno economico e organizzativo per l’azienda e per la collettività”.

Sono tre i permessi mensili accordati a P.B. A marzo l’Eav contesta al dipendente “di non essersi mai recato presso l’abitazione dell’assistita nei giorni di domenica 11 e di domenica 18 dicembre 2016”. Scatta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il lavoratore “viene sentito alla presenza di un rappresentante sindacale”. Ma viene licenziato.

Dal report investigativo – è agli atti – emerge che il giorno 11 dicembre il soggetto non si è visto giungere verso l’abitazione della madre. In particolare, di tanto in tanto, si vede a bordo dell’auto a lui in uso, transitare in direzione del cimitero, per poi ridiscendere in direzione della propria abitazione, senza fermarsi presso l’abitazione della madre.

Quanto al 18 dicembre il soggetto non si è visto giungere presso l’abitazione della madre dalle 9 fino alle successive 19 circa, ad eccezion fatta delle ore 12.50 circa, quando si nota transitare il soggetto sul luogo di abitazione della madre; vi rimane all’incirca mezz’ora finché si vede uscire e portarsi in direzione centro”.

Sentito dal giudice il lavoratore dichiara che “nei giorni per i quali avevo chiesto permessi facevo assistenza a mia madre. La prima domenica avevo fatto la notte da mia madre, poi mi sono allontanato perché ero stanco, sono andato a casa mia a riposare ma andavo e venivo.

Ciò è avvenuto anche il secondo giorno”. “Non si comprende – scrive il giudice – come mai il ricorrente dovesse riposare presso la propria abitazione proprio nelle ore per le quali aveva richiesto il permesso, dovendo in quelle ore in primis assicurare almeno la presenza fisica presso il genitore”.

Il beneficio – è giurisprudenza – non serve a “recuperare energie”. “La decisione del tribunale – spiega Marcello D’Aponte, avvocato dell’Eav -conferma la correttezza della decisione dell’azienda di applicare la sanzione massima del licenziamento per giusta causa nei confronti di coloro i quali abusino dei permessi previsti dalla legge 104, violando le clausole di buona fede e correttezza nell’esecuzione della prestazione di lavoro.

Il messaggio è chiaro: i permessi devono essere usati per accudire familiari e parenti malati e non per svolgere attività private che nulla hanno a che vedere con le finalità della norma”.

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