sabato 27 Luglio 2024
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L’ordinanza della discordia. E’ scontro tra de Magistris e De Luca

NAPOLI. Orari bar e vendita bevande. De Magistris: “Nostra ordinanza è legittima”, De Luca: “Predisporre tempestivamente ogni misura volta a garantire il rispetto rigoroso dell’Ordinanza regionale”

E’ scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull’ordinanza sindacale che contrasta quella regionale sulla regolamentazione degli orari di chiusura dei locali della “movida” e sull’orario di stop della vendita di bibite e alcool da asporto, prolungandone la durata. ”La nostra ordinanza non solo è perfettamente legittima ma è anche doverosa perché attua meglio le prescrizioni sanitarie ed è passata anche attraverso una chiara interlocuzione con il presidente del Consiglio che, nell’incontro in videoconferenza di giovedì scorso con i sindaci delle Città metropolitane, ha preso l’impegno a intervenire e a chiarire dal punto di vista normativo questa materia”, questo è quanto De Magistris ha dichiarato all’ANSA. Il sindaco di Napoli continua: ”Nell’intesa trovata con il presidente Conte c’è la centralità del ruolo dei sindaci nella fase 2 ed è stato espressamente affrontato il tema della legittimità dell’intervento del sindaco con ordinanze”. Intanto il governatore campano non ci sta e in una nota, fa sapere, che ha scritto al Prefetto, al Questore e al Comandante della polizia Municipale di Napoli: “Tale provvedimento è palesemente illegittimo, non soltanto per carenza di potere in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale – ma altresì e soprattutto per violazione di legge. In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020, a tenore del quale i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1. In considerazione della espressa sanzione della inefficacia dei provvedimenti sindacali adottati in contrasto con le misure regionali vigenti, inefficacia sancita direttamente dalla richiamata disposizione di legge, si sollecitano gli Organi dello Stato, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale a predisporre tempestivamente ogni misura volta a garantire il rispetto rigoroso dell’Ordinanza regionale da parte degli operatori coinvolti. Comportamenti diversi configurerebbero, a tutta evidenza, omissioni rilevanti anche sul piano penale, oltre che in relazione agli aspetti di tutela sanitaria”.

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