venerdì 19 Aprile 2024
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Emissioni fumi, fino ad aprile per mettersi in regola. L’ordinanza di Russo

POMIGLIANO D’ARCO, ordinanza del sindaco: stop agli apparecchi privi di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi.

C’è tempo fino ad aprile per mettersi in regola: panificatori, pizzerie, gastronomie, ristoranti, ma anche privati cittadini che utilizzino apparecchi a biomasse legnose (inclusi forni chiusi o aperti, foconi per le griglie, caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambiente interni o solo per la produzione di acqua sanitaria) devono dotarsi di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi e questi devono garantire un’efficacia di almeno l’80 per cento rispetto alle emissioni di PM10.

Il sindaco Lello Russo ha firmato l’ordinanza che arriva dopo una lunga serie di misure messe in campo da tempo e che molte altre città stanno mutuando. A Pomigliano d’Arco è installata una centralina di monitoraggio degli inquinanti atmosferici in via Passatiello, a ridosso della zona industriale, gestita dall’Arpac. Tale centralina ha registrato – nel corso dell’anno 2017 – 115 superamenti del parametro PM10 rispetto al limite normativo. Nell’anno 2018 gli sforamenti sono stati 101. Ai sensi della normativa vigente, è ammesso il superamento del valore limite (50 microgrammi/mc) soltanto 35 volte in un anno.
Intanto, il comune di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con l’università Federico II di Napoli, ha promosso il progetto MONAIR, uno screening di monitoraggi con diverse metodologie di analisi finalizzate alla valutazione delle condizioni di inquinamento corrente e alla individuazione delle eventuali, possibili, sorgenti di emissione. Nella casa comunale sono state installate, allo scopo, due centraline che usano diverse metodologie e l’Università ha proceduto alla caratterizzazione chimica dei filtri campionati, determinando i valori di ciascun inquinante presente nelle PM10. La distribuzione stagionale dell’inquinamento è tale da far ritenere che, con l’inquinamento derivante dal traffico veicolare, il riscaldamento domestico a biomasse e quello prodotto da caldaie di vecchia generazione sia una delle cause principali, nonché quello prodotto dalla combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.
L’amministrazione comunale aveva già messo in campo misure a tutela della qualità dell’aria e della salute dei cittadini, con l’istituzione della circolazione a targhe alterne, ma permangono condizioni tali da rendere necessari altri interventi attuabili nel medio e lungo periodo. Un primo censimento delle attività produttive di panificazione, ristorazione e caminetti e stufe ad uso privato con combustione di biomasse legnose è già stato effettuato, approvando poi la concessione di un contributo economico di 150 euro per i cittadini che ne facciano richiesta al fine di dotarsi di abbattitori di fuliggine per camini e stufe a pellet, sarà l’Asm Multiservizi a gestire l’erogazione del contributo.
Ora, stando all’ordinanza firmata dal sindaco Russo, i titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio, devono comunicare al Comune, entro il 30 aprile 2019, le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia della dichiarazione di conformità fornita dall’installatore. Per chi non si mettesse in regola è prevista sanzione pecuniaria dai 25 ai 500 euro. Dopo 30 giorni di inosservanza, è prevista la chiusura dell’esercizio commerciale fin quando il titolare non avrà ottemperato alle prescrizioni richieste dall’ordinanza, ossia all’installazione di filtri adeguati per l’abbattimento di polveri sottili.
Per i privati cittadini, vige il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambiente interni o solo per la produzione di acqua sanitaria. I possessori di tali impianti sono autorizzati all’utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno l’80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 30 aprile 2019, di avere installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato. Per i trasgressori, anche in questo caso una sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro e, nel caso di ulteriore inosservanza, sarà inibito l’uso degli apparecchi fino ad ottemperanza delle prescrizioni.

Per gli impianti a pellet, la qualità del materiale deve essere comprovata con certificazione della conformità, invece coloro che utilizzano impianti a combustibile liquido sono obbligati a convertirli a metano, oppure a Gpl, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Sanzioni anche per chi non provvede ad adeguata manutenzione dei vecchi impianti.
Saranno effettuate verifiche giornaliere sull’andamento dei parametri dell’inquinamento atmosferico per valutare ulteriori misure migliorative.

Segue ordinanza

ORDINANZA SINDACALE N. 6 – DATA: 11/02/2019

OGGETTO: Provvedimenti limitativi dell’utilizzo di apparecchi a biomassa legnosa finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria.
IL SINDACO
Premesso che:
La Regione Campania ha adottato il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria approvato con delibera di Giunta Regionale n.167 del 14/02/2006 e pubblicato sul BURC numero speciale del 5/10/2007;
Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 811/2012, il Piano stesso veniva integrato con misure aggiuntive volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico;
Con ulteriore Delibera della Giunta Regionale n. 683/2014 , il Piano veniva integrato con la nuova zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete finalizzati alla valutazione della qualità dell’aria ex D.Lgs. 155/2010;
In ottemperanza a tali normative, la Regione Campania ha individuato una rete di stazioni di monitoraggio degli inquinanti atmosferici previsti dal D.Lgs 155/2010, prevedendo anche sul territorio comunale di Pomigliano d’Arco, l’installazione di una centralina in Via Passatiello a ridosso della Zona Industriale, gestita dall’Arpac;
Rilevato che:
La suddetta centralina ha registrato negli anni 2017 e 2018 rispettivamente n° 115 e n°101 superamenti del parametro PM10 rispetto al limite normativo di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h – D.Lgs. 155/2010) considerando che è ammesso, ai sensi della normativa vigente, il superamento di tale valore limite, solo 35 volte in un anno civile;
Il Comune di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha promosso il progetto denominato “MONAIR” che ha previsto uno screening di monitoraggi utilizzando diverse metodologie di analisi finalizzate alla valutazione delle condizioni di inquinamento corrente ed individuazione delle eventuali possibili sorgenti di emissione e alla determinazione di specifici parametri e le loro correlazioni;
A tale scopo, nella Casa Comunale sono state installate due centraline: una con metodologia di misuramento gravimetrico e l’altra con metodologia di misuramento ottico;
L’Università ha proceduto alla caratterizzazione chimica dei filtri campionati, determinando i valori di ciascun inquinante presente nelle PM10, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli pesanti, componente ionica e Levoglucosano (LG) per avere indicazioni sull’origine del particolato atmosferico;
La distribuzione stagionale dell’inquinamento presenta valori di IPA e LG nettamente più elevati nei mesi invernali, tale da far ritenere che, unitamente all’inquinamento derivante dal traffico veicolare, il riscaldamento domestico a biomasse e quello prodotto da caldaie di vecchia generazione sia una delle cause principali, nonché quello prodotto dalla combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione

Considerato che:
Sono state poste in essere da Questa Amministrazione misure atte alla mitigazione dell’emissione di sostanze inquinanti attraverso l’istituzione della “CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE” con le Ordinanze n° 40, 41, 43, 48 e 56 del 2018;
La qualità dell’aria presenta ancora condizioni tali da rendere necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo periodo;
È stato effettuato un primo censimento di attività produttive di panificazione, ristorazione e caminetti e stufe ad uso privato con combustione di biomasse legnose
Con delibera di G.M n. 15 del 7/2/2019 è stata approvata la concessione di un contributo economico di € 150,00 per i cittadini che ne facciano richiesta, per l’acquisto di abbattitori di fuliggine per camini e stufe a pellet;
Con il medesimo atto è stata affidata all’ASM Multiservizi S.p.A la gestione dell’erogazione del contributo ai cittadini che ne facciano richiesta

Tutto ciò premesso

Visti:
Il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n°152 “norme in materia ambientale” e s.m.i.;
La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Il D.Lgs. del 13/08/2010 n°155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa”;
La Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 ;
Il D.Lgs. 267/2000 art.50.

ORDINA

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE:

Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.
Per le attività produttive di panificazione e ristorazione nelle attività produttive di panificazione e ristorazione incluse pizzerie e gastronomie, il divieto di combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell’80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiamo predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.
Qualora un singolo sistema di abbattimento non garantisca la prestazione sopra indicata, si dovranno installare filtri, anche con tecnologie diverse, la cui prestazione garantisca il suddetto risultato (es. filtri grossolani a manica o ad acqua con ciclo chiuso più filtro elettrostatico per le polveri sottili).
I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione ricadenti nel territorio comunale, devono comunicare al Comune, entro il 30/04/2019 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia della dichiarazione di conformità fornita dall’installatore.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 1 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, si provvederà alla chiusura dell’esercizio commerciale, fino a quando il titolare dell’attività produttiva non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

Combustione di biomasse solide per impianti ed apparecchi domestici
Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella) inclusi i caminetti tradizionali aperti e chiusi, nonché quelli a carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambiente interni o solo per la produzione di acqua sanitaria.
I possessori di tali impianti sono autorizzati all’utilizzo solo previa installazione di idonei sistemi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili di abbattimento delle polveri nella misura di almeno l’80%. Questi ultimi devono comunicare al Comune, entro il 30/04/2019 di avere installato tali dispositivi, allegando la certificazione tecnica attestante il sistema di abbattimento utilizzato.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 2 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro. Trascorsi 30 giorni dall’accertamento della violazione, nel caso di ulteriore inosservanza di suddette disposizioni, verrà inibito l’uso degli apparecchi a biomassa solida fino a quando il proprietario non avrà provveduto ad ottemperare a quanto prescritto.

Utilizzo di biomasse a pellet
Per tutti gli impianti e gli apparecchi per i quali è consentita l’accensione ai sensi dei punti precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 3 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro.
Utilizzo di impianti a combustibile liquido
Coloro che utilizzano impianti a combustibile liquido sono obbligati a convertirli “a metano” oppure “a GPL” entro e non oltre il 31/12/2020.

L’inosservanza delle misure di cui al punto 4 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro.

Manutenzione impianti
Per gli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati

L’inosservanza delle misure di cui al punto 5 sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 Euro.

RENDE NOTO
Che saranno effettuate, in sede dii applicazione della presente ordinanza, verifiche giornaliere sull’andamento dei parametri dell’inquinamento atmosferico al fine di valutare la possibilità di porre in essere di ulteriori misure migliorative.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale, per la competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull’ottemperanza del presente provvedimento.
Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l’utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno 30 (trenta) giorni.

AVVERTE

Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 a art. 5 comma 3 della L. 7 Agosto 1990 n° 241, contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
Dott. Raffaele Russo

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