giovedì 2 Maggio 2024
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Bilancio, Tar boccia l’Opposizione. Il sindaco: “La verità viene sempre a galla”

SOMMA VESUVIANA. Il Tar boccia l’Opposizione di Somma Vesuviana sul ricorso presentato sul Bilancio dando ragione all’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. La sentenza della Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato “improcedibile il ricorso introduttivo”, “inammissibile il ricorso per motivi aggiunti” e, dunque, “Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processo in favore del Comune di Somma Vesuviana nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre interessi e accessori come per legge”.
A marzo scorso Pasquale Piccolo, Lucia Di Pilato, Celestino Allocca, Vincenzo Piscitelli, Umberto Parisi e Salvatore Rianna, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte e Angelo Carbone, avevano presentato ricorso considerandolo “illegittimo”. alla loro richiesta mancava però il sostegno di altri tre componenti della minoranza Antonio Granato, Pasquale Di Mauro e Salvatore Granato che si sono ritrovati ad avere pienamente ragione nel non aver voluto firmare.
In particolare, i sei consiglieri consideravano illegittima la deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n° 112 del 29.12.2017 pubblicata il successivo 15.01.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione e di conseguenza anche alla deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n° 20 del 16 marzo 2018, pubblicata il successivo 26 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione 2018-2020.

Ma i giudici (Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise Primo Referendario, Domenico De Falco Primo Referendario, Estensore) hanno ritenuto inammissibile le richieste di Piccolo, Di Pilato, Allocca, Piscitelli, Parisi e Rianna perchè “non erano legittimati ad invocare in giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza sopra ricordata che vuole eliminare la possibilità che il rimedio giurisdizionale finisca per costituire uno strumento improprio di lotta politica dell’opposizione nei confronti della maggioranza”.
Il sindaco Salvatore Di Sarno commenta soddisfatto: “La verità viene sempre a galla”. E bene fa a ribadirlo, da dicembre a marzo, infatti, più di uno erano stati i comunicati stampa e gli articoli dell’Opposizione che gridava allo “scandalo”, che platealmente decideva di abbandonare l’aula consiliare a dibattito in corso, che faceva intendere ai cittadini chissà quale gravissimo errore si nascondeva dietro gli atti finanziari del Comune. Non bastarono i chiarimenti portati in aula, in maniera dettagliata e lineare, dall’assessore al Bilancio Raffaele Irollo, né quelli aggiunti dal capogruppo di Siamo Sommesi, Giuseppe Nocerino, esperto della materia non solo per la lunga carriera politica e amministrativa, ma soprattutto professionale. Alla fine, però, i proclami dei 6 esponenti di minoranza si sono rivelati “chiacchiere al vento”.

Per chi volesse approfondire ancora meglio la vicenda ecco quanto scritto dai giudici nella sentenza:
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pasquale Piccolo, Lucia Di Pilato, Celestino Allocca, Vincenzo Piscitelli, Umberto Parisi e Salvatore Rianna, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte e Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto I, n. 75;
per l’annullamento,

previa sospensione,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n° 112 del 29.12.2017 pubblicata il successivo 15.01.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui all’art. 151 Dlgs 267/2000; b) d’ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo, ivi compresa la proposta di deliberazione approvata con l’atto di cui sub a).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1\6\2018 :

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n° 112 del 29.12.2017 pubblicata il successivo 15.01.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui all’art. 151 Dlgs 267/2000; b) d’ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo, ivi compresa la proposta di deliberazione approvata con l’atto di cui sub a); c) nonché con il presente atto: della deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n° 20 del 16 marzo 2018, pubblicata il successivo 26 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione 2018-2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22 febbraio 2018 e depositato il successivo 5 marzo, i consiglieri del Comune di Somma Vesuviana indicati in epigrafe hanno impugnato il bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale, lamentando il mancato rispetto del termine per il deposito dei documenti allegati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, sulla base del seguente motivo:

Violazione degli artt. 43 e 174 Dlgs 18.08.2000 n° 267; violazione dell’art. 10, commi 11 e 12 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del comune di Somma Vesuviana.

Sarebbe stato violato il termine posto dall’art. 174 del TUEL come attuato dall’art. 10 del regolamento dell’ente per il deposito dei documenti contabili allegati al bilancio di previsione; termine questo posto a disposizione dei consiglieri per consentire loro di esercitare consapevolmente il munus consiliare. A ciò si aggiunga che nel caso di specie la relazione dei revisori dei conti è stata depositata lo stesso giorno della votazione rendendo concretamente impossibile la valutazione della situazione contabile.

Con atto depositato in data 19 marzo 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Somma Vesuviana.

In particolare, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto è stato riconvocato il Consiglio comunale in data 2 marzo 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione (rispetto al quale) che è poi stato approvato in data 16 marzo 2018, senza che i ricorrenti consiglieri avessero presentato alcuna proposta emendativa. In ogni caso, l’ente ha rilevato l’assenza di legittimazione attiva dei consiglieri di minoranza e l’infondatezza comunque nel merito delle censure sollevate.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 maggio e depositato il successivo 1° giugno, i consiglieri in epigrafe, hanno impugnato anche la nuova delibera di approvazione del bilancio di previsione sulla base del seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 Tu 267 del 18.08.2018; eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria.

Il comune ha adottato nuovamente il bilancio di previsione nella medesima versione originaria senza tenere conto del tempo trascorso tra la prima e la seconda approvazione, come se non si fossero verificati fatti, con relativi effetti giuridici, che avrebbero dovuto essere incorporati nel documento contabile.

È infatti principio fondamentale che l’atto di sanatoria possa essere validamente adottato con l’effetto di rimuovere gli originari vizi, solo se permangono le condizioni per la sua assunzione, laddove nel caso di specie l’invalidità del primo bilancio ha condotto all’esercizio provvisorio e quindi su tale presupposto andava approvato il bilancio di previsione che, invece, è stato approvato nella versione originaria.

Le parti hanno insistito nelle rispettive eccezioni e deduzioni e all’udienza pubblica del 19 dicembre 2018 la causa è stata introitata per la decisione.

Principiando lo scrutinio dal ricorso introduttivo occorre rilevare che la nuova approvazione del bilancio previsionale con la delibera 16 marzo 2018 ha determinato l’improcedibilità del gravame originario, atteso che l’eventuale annullamento della delibera inizialmente impugnata non recherebbe alcun beneficio ai ricorrenti permanendo la versione del bilancio previsionale approvata per seconda.

Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la delibera del 16 marzo di nuova approvazione del bilancio previsionale. Secondo i ricorrenti la seconda versione del bilancio sarebbe invalida, in quanto non terrebbe conto che tra l’adozione della delibera originariamente impugnata e la seconda approvazione si sarebbe realizzato in fatto un esercizio provvisorio dipendente proprio dall’invalidità della delibera di approvazione iniziale.

Il ricorso per motivi aggiunti, come eccepito dall’ente resistente, è inammissibile.

Invero, la legittimazione attiva dei consiglieri ad impugnare le delibere del consiglio dipende dalla circostanza che con il rimedio giurisdizionale si faccia valere un vizio del procedimento di approvazione che abbia pregiudicato la possibilità dei consiglieri stessi di esercitare consapevolmente il proprio ufficio (rituale convocazione, preavviso minimo, deposito dei documenti di accompagnamento ecc.).

In particolare, come rilevato dal Comune resistente, <> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29 aprile 2010, n. 2457).

Ora nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale ha riconvocato una nuova seduta del Consiglio Comunale per consentire agli odierni ricorrenti di presentare eventuali emendamenti al bilancio di previsione, nel rispetto dei termini prescritti dal TUEL e dal regolamento comunale.

Ed invero, il Presidente del Consiglio, con nota del 2.03.2018 ha convocato il medesimo consiglio per il 16.03.2018, mentre con nota del 02.03.2018 il Segretario Generale ha comunicato a tutti i consiglieri il deposito del bilancio di previsione con tutti i relativi allegati, ivi incluso il parere del Collegio dei Revisori, con avvertenza che, ai sensi dell’art. 10 del regolamento di contabilità, gli eventuali emendamenti potevano essere prodotti entro il termine di otto giorni.

Nonostante il termine assegnato, gli odierni ricorrenti non hanno fatto pervenire alcun emendamento.

In sostanza con riferimento al secondo segmento procedimentale non sono stati censurati vizi che possano aver pregiudicato le prerogative dei ricorrenti (ius ad officium), unica tipologia di vizi che può essere fatta valere dai consiglieri ricorrendo al rimedio giurisdizionale.

E infatti, con i motivi aggiunti i ricorrenti, come ricordato dall’ente resistente, non hanno contestato la legittimità della delibera per illegittimità derivata dalla lesione delle proprie prerogative ma per vizi propri che essi, però, non erano legittimati ad invocare in giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza sopra ricordata che vuole eliminare la possibilità che il rimedio giurisdizionale finisca per costituire uno strumento improprio di lotta politica dell’opposizione nei confronti della maggioranza.

In definitiva il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei consiglieri comunali di minoranza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processo in favore del Comune di Somma Vesuviana nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre interessi e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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