mercoledì 1 Maggio 2024
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“Se hai il Covid e serve ossigeno, devi chiedere ai polmoni di resistere 24 ore”, la storia di una coppia anastasiana

Sant’Anastasia. Pubblichiamo la lettera di un nostro lettore e la storia paradossale che da ammalato Covid sta vivendo.

Ma che paese è questo?
È la domanda che mi sto ponendo da questa mattina e con riesco a darmi una risposta.
Premetto che io e mia moglie ci siamo beccati il Covid e non abbiamo familiari che possano collegarci con l’esterno per l’acquisto di farmaci, viveri ed altri generi di prima necessità.
Un aiuto lo stiamo ricevendo da alcuni amici vicini di casa.
Questa mattina il mio dirimpettaio si è offerto di recarsi in farmacia per ricaricare la bombola di ossigeno.
La farmacia si è rifiutata di prenderla in consegna perché proveniente da un ambiente covid e non sanificata. (informazione omessa all’atto dell’acquisto).
Alla fine, grazie ad un carabiniere della caserma di Sant’Anastasia, da me chiamato per un consiglio, abbiamo convenuto;
1- Io avrei provveduto alla sanificazione co alcool e candeggina, poi avrei inserito la bombola in una busta grande della spazzatura, cosa che ho fatto con grande sforzo.
2- Un addetto della protezione civile sarebbe venuto a ritirare la bombola per consegnarla in farmacia. Cosa che è avventa con estrema puntualità alle
3- La farmacia avrebbe ricaricata la bombola di ossigeno e la protezione civile me l’avrebbe riconsegnata
La farmacia non appena ha ricevuto la bombola ha dichiarato che era sprovvista di ossigeno. Tutto questo essendo a conoscenza di questa necessità dalle 10 del mattino.
Per riavere la bombola di ossigeno dobbiamo aspettare 24 ore.
Ora siamo a casa, come due anime in pena, chiedendo al covid una tregua di 24 ore perché la farmacia si fa mancare l’ossigeno che una delle SOSTANZE MEDICINALI” DI CUI LE FARMACIE DEBBONO ESSERE PROVVISTE OBBLIGATORIAMENTE (Art.123, lett.a del T.U. delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme -salvo diverse specificazioni nell’ elenco – e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l’obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.
Nella tabella, tra gli altri farmaci, viene riportato l’OSSIGENO.

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